Presenza di ovicaprini rinselvatichiti e/o incustoditi nel periodo invernale
l’Ufficio del veterinario cantonale (UVC), sentito l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), tiene nuovamente ad affrontare la problematica, che si protrae ormai da anni, relativa alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicaprini rinselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale.
Questo comportamento da parte dei proprietari è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali (LPAn e OPAn), di epizoozie (LFE e OFE), e di caccia e protezione dei mammiferi e uccelli acquatici (LCP e OCP).
Oltre a non rispettare il benessere animale e la legislazione vigente, questo modo di agire, contribuisce notevolmente all’imbastardimento (ibridazione) della popolazione di stambecchi (Capra ibex) sul nostro territorio con conseguente impoverimento della genetica della fauna locale.
Le disposizioni dell’Ufficio del veterinario cantonale concernenti l’alpeggio e il pascolo comunitario, valide per l’anno 2021, regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili dell’alpeggio e dei pascoli comunitari, nonché i detentori degli animali. Queste disposizioni prevedono, alla fine dell’estivazione, lo scarico di tutti gli animali dagli alpeggi e dai pascoli comunitari.
La sorveglianza degli animali alpeggiati, in special modo per gli ovini e i caprini, deve essere regolare (almeno una volta la settimana). Ciò ha lo scopo di evitare l’inselvatichimento degli animali in autunno e l’impossibilità di una loro riconduzione nell’azienda di provenienza.
Al di fuori del periodo dell’alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo, e ricevere cure e un’alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno 1 volta al giorno, e nel periodo delle nascite almeno due volte al giorno (Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a).
Pure l’Ordinanza federale sulle epizoozie, disciplina gli obblighi ai quali sono tenuti i proprietari e detentori di animali. L’articolo 59 per l’appunto recita: “I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell’attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l’analisi degli animali, la registrazione, l’identificazione, la vaccinazione, l’uccisione e il carico,….” Questo punto riguarda inoltre la prevenzione e la lotta a malattie, quali ad esempio l’afta epizootica, la malattia della lingua blu, e la CAE. Malattie, queste, che possono avere conseguenze molto gravi per l’economia del nostro territorio ed essere facilmente trasmesse alla fauna selvatica indigena.
Al fine di garantire la tracciabilità degli animali e una maggior sicurezza delle derrate alimentari di origine animale, dal 1° gennaio 2020, è entrato in vigore l’obbligo dell’identificazione univoca degli ovicaprini con doppia marca auricolare, e di registrazione dei singoli animali nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA) come già avviene per i bovini. Ciò significa che tutti gli ovicaprini nati dopo il 01.01.2020 devono essere identificati con doppia marca auricolare; per quelli nati prima del 01.01.2020 vige un termine transitorio con disposizioni differenti per pecore e capre.
Di transenna osserviamo inoltre che, anche se non di competenza del nostro ufficio, nel periodo invernale è vietato il pascolo nel bosco.
Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra e nel rispetto della legislazione vigente, con l’inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il 1° novembre di ogni anno, tutti gli animali dovevano essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza.
Ciò significa che un’eventuale presenza di animali inselvatichiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali nel periodo invernale non è più tollerata.
Chiediamo pertanto, in base all’articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, di segnalare subito al nostro ufficio, l’eventuale presenza di animali rinselvatichiti o di animali non custoditi nel periodo invernale nel comprensorio del vostro comune procedendo come segue:
A) Animali senza marca auricolare o impossibilità di risalire al detentore
- avviso da esporre all’albo comunale;
- segnalare la problematica all’UVC indicando specie, numero indicativo di animali, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure già intraprese dal Comune;
- informare l’UVC sull’esito dell’avviso;
- l’Autorità cantonale procederà ad attuare interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione alla legislazione e al regolamento sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizoozie (abbattimento degli animali);
B) Animali identificati o animali senza marca di cui si conosce il detentore
- segnalare la problematica all’UVC indicando il detentore degli animali, specie, numero indicativo, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e le misure intraprese dal Comune;
- L’Autorità cantonale valuterà l’attuazione di interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione della legislazione e del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizoozie. (Recupero degli animali e stabulazione in azienda da parte del proprietario o da persona da lui incaricata entro 7 giorni, recupero/riconsegna o abbattimento da parte dell’Autorità cantonale);
- le spese derivanti saranno poste a carico del proprietario, e se del caso, verrà avviata una procedura contravvenzionale nei sui confronti, e/o in aggiunta una denuncia formale per abbandono di animali;
Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.
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